Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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I CONTRATTI INTEGRATIVI CONCLUSI NEL SETTORE DEL PUBBLICO IMPIEGO NON POSSONO ESSERE INTERPRETATI DALLA SUPREMA CORTE - A differenza dei contratti nazionali (Cassazione Sezione Lavoro n. 13931 del 16 giugno 2006, Pres. Mileo, Rel. Picone).

Nel settore del pubblico impiego la contrattazione collettiva integrativa è contemplata dall'art. 40, comma 3, D. Lgs. 165/2001 che, in particolare, dispone quanto segue: le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Le clausole dei contratti integrativi, diversamente da quelle dei contratti nazionali del pubblico impiego, non possono essere direttamente interpretate dalla Suprema Corte, siccome l'art. 63, comma 5, D. Lgs. 165/2001 esclude che il ricorso per cassazione possa essere proposto anche per violazione o falsa applicazione di queste fonti negoziali. Opera, quindi, per i contratti integrativi del settore pubblico, ai sensi della norma richiamata (ma la stessa regola è dettata nel settore privato: art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 2 D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40) la regola generale secondo cui la comune intenzione degli stipulanti rappresenta un fatto riservato all'accertamento del giudice del merito, assoggettato al sindacato di legittimità soltanto sotto il profilo della violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti (art. 1362 e seguenti cod. civ.) ovvero del vizio della motivazione.


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