Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA È IL CRITERIO PREVISTO PER VALUTARE LA CONDOTTA DELL'OBBLIGATO - In base all'art. 1176 cod. civ. (Cassazione Sezione Seconda Civile n. 13351 dell'8 giugno 2006, Pres. Mensitieri, Rel. De Julio).

In base all'art. 1176 cod. civ. nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. L'art. 1176 cod. civ. non impone al contraente un ulteriore e non qualificato dovere di diligenza, ma, con riferimento alla figura media del buon padre di famiglia, offre all'interprete un criterio generale per valutare la condotta dell'obbligato nell'adempiere o nel non adempiere le obbligazioni da lui assunte. Pertanto l'art. 1176 cod. civ. detta un criterio di carattere generale con il quale misurare l'adempimento o l'inadempimento del creditore; il criterio della diligenza indica in astratto la misura dell'attenzione, della cura e dello sforzo psicologico che il debitore deve adoperare per attuare la prestazione nel modo stabilito, cioè esattamente.


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