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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA È IL CRITERIO PREVISTO PER VALUTARE LA CONDOTTA DELL'OBBLIGATO - In base all'art. 1176 cod. civ. (Cassazione Sezione Seconda Civile n. 13351 dell'8 giugno 2006, Pres. Mensitieri, Rel. De Julio).
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In base all'art. 1176 cod. civ. nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. L'art. 1176 cod. civ. non impone al contraente un ulteriore e non qualificato dovere di diligenza, ma, con riferimento alla figura media del buon padre di famiglia, offre all'interprete un criterio generale per valutare la condotta dell'obbligato nell'adempiere o nel non adempiere le obbligazioni da lui assunte. Pertanto l'art. 1176 cod. civ. detta un criterio di carattere generale con il quale misurare l'adempimento o l'inadempimento del creditore; il criterio della diligenza indica in astratto la misura dell'attenzione, della cura e dello sforzo psicologico che il debitore deve adoperare per attuare la prestazione nel modo stabilito, cioè esattamente.
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