Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITÀ DEL PUBBLICO IMPIEGATO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE NON COMPORTA LICENZIAMENTO - Non è pertanto applicabile l'art. 18 St. Lav. in caso di violazione dei criteri di scelta (Cassazione Sezione Lavoro n. 11671 del 18 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. Vidiri).

Le eccedenze di personale delle pubbliche amministrazioni e la mobilità collettiva sono state regolare dall'art. 35 del d.lgs. n. 29 del 1993 e dal successivo art. 35 bis (aggiunto dall'art. 21 del d. lgs. n. 80 del 1998), ed ora sono disciplinate dagli artt. 33 e 34 del d. lgs. n. 165 del 2001, e dal successivo art. 34 bis, aggiunto dall'art. 7 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Questa normativa richiama la legge n. 223/91 che regola i licenziamenti collettivi del pubblico impiego. Tuttavia il collocamento in disponibilità, come atto finale della procedura della legge n. 223 del 1991, non dà luogo, nel rapporto di pubblico impiego, alla risoluzione del rapporto di lavoro, così come avviene invece nell'area dei rapporti di lavoro privato, configurandosi nel suddetto settore una mera sospensione nel tempo del rapporto, con sostanziali tratti di analogia, sul punto, con il diverso istituto, proprio dl settore privato, della cassa integrazione guadagni. Come emerge, infatti, dalla lettera della legge, dalla data di collocamento in disponibilità "si sospendono" tutte le obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro (mancano infatti la prestazione lavorativa e la corrispondente retribuzione) per avere il lavoratore diritto soltanto ad una indennità pari all'80% dello stipendio ed alla indennità integrativa speciale per un massimo di due anni.

In tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazione pubbliche, già regolate dall'art. 35 del d. lgs. n. 29 del 1993 ed ora dall'art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001, nei casi di violazione dei criteri di scelta fissati dalla contrattazione collettiva o (in loro assenza) di quelli legali e nei casi di mancato rispetto del prescritto iter procedurale, non potendo l'impiegato pubblico fruire dell'apparato di tutela previsto nel rapporto di lavoro privato, il suddetto lavoratore, che denunzia l'illegittimità della condotta della pubblica amministrazione per violazioni dei criteri di scelta, ha diritto al risarcimento dei danni, commisurato alla differenza tra l'indennità goduta durante il periodo di mobilità ed il trattamento che avrebbe goduto se il suo rapporto lavorativo non fosse stato sospeso.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it