Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IN CASO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO SUCCESSIVO A COLLOCAMENTO IN CIGS, LA SCELTA DEGLI ESUBERI DEVE ESSERE OPERATA NELL'AMBITO DELL'INTERA AZIENDA - Solidarietà generale (Cassazione Sezione Lavoro n. 11660 del 18 maggio 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Balletti).

Nel caso in cui un'azienda, dopo avere collocato una parte dei suoi dipendenti in cigs, avvii, al termine del periodo di tale collocazione, una procedura per riduzione di personale in base alla legge n. 223/91, la scelta dei lavoratori da licenziare deve essere operata nell'ambito dell'intera organizzazione aziendale. La procedura prevista dall'art. 4 della legge n. 223/91 mira a consentire una verifica seria e quanto più obiettiva dell'effettiva necessità di porre fine ad una serie di rapporti di lavoro in situazioni di sofferenza dell'impresa, già "collaudate" da un provvedimento formale di collocamento in cassa integrazione guadagni: procedura volta ad assicurare il controllo sindacale mediante diritti di informativa e di esame congiunto per la verifica dell'effettività e dell'inevitabilità, totale o parziale, del programmato ridimensionamento dell'organico. In tale contesto, in particolare, la verifica "congiunta" comporta una ricerca, quanto più estesa e altrettanto "partecipata" (in quanto svolta in contraddittorio) delle possibilità di ricorrere a misure alternative rispetto ai licenziamenti: e proprio per rendere possibile un tale risultato, il terzo comma dell'art. 4 individua con estrema ampiezza i contenuti essenziali delle comunicazioni che le imprese sono tenute a dare alle organizzazioni sindacali destinatarie.

L'ampiezza dei contenuti della comunicazione conferma come l'ambito della verifica congiunta abbraccia l'impresa nel suo complesso e può estendersi anche alle posizioni lavorative non ricomprese, al momento, nel trattamento di integrazione salariale, al precipuo fine di rendere possibile la ricerca di quelle eventuali "misure alternative" cui si riferisce il primo comma dell'art. 4. Né queste misure vanno riferite esclusivamente ai lavoratori in atto sospesi per effetto dell'ammissione al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria: la prospettiva di mobilità, rimettendo in discussione gli equilibri complessivi dell'azienda e, dunque, i destini dell'intera comunità di lavoro, proprio al fine di consentire l'adozione di più articolate ed ampie misure di risanamento economico e produttivo, chiama necessariamente in causa tutte le posizioni lavorative, in uno spirito di solidarietà generale che non consente esenzioni o immunità preconcette.


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