Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL GRUPPO DI SOCIETÀ PUÒ DAR LUOGO ALLA COSTITUZIONE DI UN UNICO CENTRO DI IMPUTAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO - Anche ai fini del raggiungimento del requisito numerico per l'applicazione dell'art. 18 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 11107 del 15 maggio 2006, Pres. Senese, Rel. De Matteis).

Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche alle altre, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare (anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato) un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it