Legge e giustizia: mercoledì 01 maggio 2024

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LA TUTELA DEL PUBBLICO IMPIEGATO IN MATERIA DI TRASFERIMENTI HA LA STESSA PORTATA DI QUELLA PREVISTA PER GLI ALTRI LAVORATORI - In base all'art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 11103 del 15 maggio 2006, Pres. Senese, Rel. Picone).

Il lavoratore pubblico, che deriva le posizioni di diritto soggettivo soltanto dal contratto di lavoro, non può, nei confronti del provvedimento dell'amministrazione di assegnazione ad altro ufficio, senza mutamento del luogo geografico della prestazione, invocare una tutela diversa e più ampia rispetto a quella garantita dall'art. 2103 cod. civ. contro il trasferimento. In base a tale norma il datore di lavoro non può trasferire il dipendente da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive.

La disposizione assume una sua precisa autonomia rispetto ai limiti dettati dallo stesso articolo in tema di mutamento di mansioni, in quanto regola soltanto l'esercizio del potere di mutare il luogo "geografico" di adempimento della prestazioni dovuta dal lavoratore, garantendogli di non essere esposto arbitrariamente al disagio derivante dal cambiamento del luogo di lavoro, ancorché compreso, in ipotesi, nella stessa cerchia cittadina, cosicché, agli effetti della norma, deve aversi riguardo anche alle unità produttive più elementari, irrilevante essendo il requisito dell'autonomia menzionato dall'art. 35 L. n. 300 del 1970, la cui ratio sostanziale non presenta alcuna affinità con quella del precetto in esame.

In base all'art. 2103 cod. civ. la nozione di "trasferimento" implica il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ancorché tale norma abbia anche utilizzato la nozione di unità produttiva di cui all'art. 35 cit., per escludere in qualche caso che, pur in presenza di mutamento del luogo di esecuzione, fosse configurabile "trasferimento", ove attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, con riguardo ad articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa.


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