Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'INPGI HA IL POTERE DI ADOTTARE AUTONOME DELIBERAZIONI IN MATERIA DI REGIME SANZIONATORIO - Per inadempienze contributive (Cassazione Sezione Lavoro n. 11023 del 12 maggio 2006, Pres. Mattone, Rel. Cuoco).

In base al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, l'INPGI, a decorrere dal 1° gennaio 1995, è stato trasformato da ente pubblico previdenziale in una fondazione, avente natura giuridica privata. Nell'ambito della sua "autonomia gestionale, organizzativa e contabile", ed "in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" (art. 2 primo comma del citato Decreto legislativo), la sua "gestione economico - finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico" (art. 2 secondo comma). All'attuazione di questo obiettivo e "nel rispetto dei principi di autonomia fissati dal Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509", è diretto il potere di adottare "provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, e di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico" (art. 3 comma 12 della Legge 8 agosto 1995 n. 335), nonché il - conseguente - potere di "adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509" (art. 4 comma 6 bis della Legge 28 maggio 1997 n. 140).

La privatizzazione dell'ente ha determinato da un canto, il riconoscimento del necessario potere (originariamente pubblico) di disciplinare la materia attribuita alla sua competenza (prestazioni, contributi ed accessori), e d'altro canto la necessità di coordinare l'esercizio del potere stesso con la normativa della previdenza sociale.

Ed invero, i contributi hanno la funzione di fornire agli enti previdenziali i mezzi necessari per il conseguimento della loro finalità, che costituisce un pubblico interesse. E l'interesse conserva questa natura anche ove l'ente sia privatizzato. La sanzione (prevista per l'inadempimento od il ritardo) ha la funzione di rendere più certo l'adempimento e più adeguato il risarcimento del danno per il ritardo o l'inadempimento (danno che è funzione dell'incidenza di tali fatti sul patrimonio del creditore). Questa funzione sussiste anche ove l'ente sia privatizzato.

Pertanto nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi all'INPGI, privatizzato ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 non si applica automaticamente, poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio (obbligo previsto dall'art. 2 dell'indicato Decreto legislativo), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3 comma 7 del Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509.


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