Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

DAL MANCATO GODIMENTO DELLE FERIE DERIVA IL DIRITTO DEL LAVORATORE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA - Che ha natura retributiva (Cassazione Sezione Lavoro n. 10856 dell'11 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. Cuoco).

Dal mancato godimento delle ferie - una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligo di consentirne la fruizione - deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione del valore di prestazioni non godute e non restituibili in forma specifica, in misura pari alla retribuzione. Le clausole del contratto collettivo di diritto comune, che disciplinano esclusivamente il godimento delle ferie e non anche l'indennità sostitutiva, sono da interpretare - alla luce dell'irriducibilità del diritto alle ferie e del divieto di monetizzazione di siffatto diritto, ed in applicazione del principio di conservazione del contratto - nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, questi ha egualmente diritto all'indennità sostitutiva.


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