Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA SANZIONE DISCIPLINARE DEVE ESSERE PROPORZIONATA ALL'INFRAZIONE - Nella valutazione dell'adeguatezza si deve tener conto anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore (Cassazione Sezione Lavoro n. 10742 del 10 maggio 2006, Pres. Mattone, Rel. Balletti).

Già nell'originaria disciplina del potere disciplinare contenuta nell'art. 2106 cod. civ. (nella materia ora regolamentata in prevalenza dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970) era affermato il fondamentale principio in base al quale l'irrogazione della sanzione deve rispettare un criterio di proporzionalità rispetto alla gravità della infrazione. Il principio di proporzionalità deve essere rispettato sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro nell'esercizio del suo potere disciplinare, sia in sede di controllo che, della legittimità e della congruità della sanzione applicata, il giudice sia chiamato a fare. In tema di sanzioni disciplinari, ha carattere indispensabile la valutazione, ad opera del giudice del merito, investito del giudizio circa la legittimità di tali provvedimenti, della sussistenza o meno del rapporto di proporzionalità tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli. Ai fini della suddetta valutazione il giudice deve tener conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e quindi della legittimità della sanzione stessa.


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