Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LICENZIAMENTI ATTUATI PER RITORSIONE AD ATTIVITÀ SINDACALI - Devono essere dichiarati nulli anche se i lavoratori licenziati non abbiano incarichi formali nel sindacato (Cassazione Sezione Lavoro n. 11147 del 5 novembre 1998, Pres. Buccarelli, Rel. Mercurio).

C.D. e V.E., dipendenti della Società Autolinee Termolesi, all’inizio del 1990 si sono rivolti al sindacato di categoria per ricevere sostegno nelle loro rivendicazioni verso il datore di lavoro; inoltre essi hanno sottoscritto per adesione due denunce trasmesse dal sindacato, una all’autorità amministrativa con richiesta di revoca della concessione di autotrasporto e l’altra all’autorità giudiziaria con l’accusa di interruzione di pubblico servizio. In seguito a tali iniziative l’azienda li ha licenziati. Essi hanno chiesto al Pretore di Termoli di dichiarare la nullità dei licenziamenti con conseguente ripristino dei rapporti di lavoro, sostenendo di avere subito una rappresaglia per l’attività sindacale svolta. L’azienda si è difesa sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604 che prevede la nullità del licenziamento in caso che esso sia intimato per l’appartenenza a un sindacato o per la partecipazione all’attività sindacale e negando la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro in quanto essa aveva meno di 16 dipendenti e pertanto nei suoi confronti non era applicabile l’art. 18 St. Lav. Sia il Pretore che in grado di appello il Tribunale di Larino hanno ritenuto nulli i licenziamenti riconoscendo il diritto dei lavoratori alla continuazione del rapporto.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11147 del 5 novembre 1998, Pres. Buccarelli, Rel. Mercurio) ha rigettato il ricorso dell’azienda confermando la sua costante giurisprudenza secondo cui l’espressione "attività sindacali" contenuta nell’art. 4 Legge n. 604 del 1966 deve essere intesa in senso ampio e cioè comprensivo non solo delle attività esercitate da lavoratori sindacalisti o comunque su mandato formale di un sindacato e da parte di suoi esponenti, ma anche di quei comportamenti che, sebbene non costituiscano iniziative assunte formalmente in sede sindacale, siano comunque diretti a far valere posizioni e relative rivendicazioni di tutti i lavoratori dipendenti con il consenso espresso o anche tacito di costoro. I licenziamenti intimati per rappresaglia in seguito allo svolgimento di tali iniziative - ha affermato la Corte - devono ritenersi nulli.


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