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Legge e giustizia: venerdì 29 marzo 2024
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ILLEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE DAL LAVORO E DEL COLLOCAMENTO IN CIGS PER INOSSERVANZA, DA PARTE DELL'AZIENDA, DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE - In materia di criteri di scelta e di modalità della rotazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 11263 del 9 novembre 1998, Pres. Lanni, Rel. Mattone).
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S.F. dipendente della Società SIAPA con mansioni di tecnico fisioiatra è stato sospeso dal lavoro nell’agosto del 1991 con comunicazione di collocazione in cassa integrazione. Egli ha impugnato il provvedimento innanzi al Pretore di Gela sostenendo che la sospensione doveva ritenersi illegittima per violazione dell’art. 1, commi 7 ed 8, della legge n. 223 del 1991, in quanto la società e le organizzazioni sindacali dei lavoratori non avevano neppure avviato una trattativa in ordine ai criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e l’azienda inoltre aveva disatteso nei suoi confronti l’impegno assunto in sede sindacale di impiegarlo a rotazione. Il Pretore ha dichiarato illegittima la sospensione del lavoratore per una serie di ragioni: omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei dipendenti da collocare in CIGS; mancato esame congiunto di tali criteri con le medesime organizzazioni; mancata attuazione della rotazione; mancata indicazione del programma di cassa integrazione dei motivi di esclusione della rotazione. Questa decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Gela.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11263 del 9 novembre 1998, Pres. Lanni, Rel. Mattone) ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando l’orientamento espresso nella sentenza n. 2882 del 1998. La previa comunicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere - ha osservato la Corte - ha la funzione di rendere trasparente e verificabile la scelta datoriale in funzione di tutela di quei lavoratori che, in quanto in una situazione di soggezione a fronte di un potere privato, legittimato dal provvedimento concessivo dell'integrazione salariale, tale scelta subiscono; la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell’intervento straordinario di integrazione salariale, che a sua volta investe in sequenza logica la sospensione disposta dal datore di lavoro. Ne consegue - ha affermato la Corte - che, avendo i lavoratori un diritto soggettivo a percepire la retribuzione (per la prestazione lavorativa che non sia divenuta impossibile) e non essendo prevista in ordine a tale situazione soggettiva un'idoneità ablatoria del provvedimento che la degradi ad interesse legittimo, ben possono i lavoratori sospesi sollecitare l'accertamento incidenter tantum dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, chiedendone la disapplicazione da parte del giudice ordinario (ex art. 5, L. 20 marzo 1865, n.2248, all. E) e conseguentemente 1’accertamento della "illegittimità" della sospensione del lavoro (nel significato in precedenza precisato) facendo così valere l'inadempimento del datore di lavoro alla stregua dei canoni generali. Tutte le argomentazioni svolte nella sentenza n. 2882/98 al fine di ritenere illegittima la sospensione del lavoratore collocato in c.i.g.s., nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia previamente comunicato i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere - ha aggiunto la Corte - sono pienamente utilizzabili per pervenire ad analoga conclusione in ordine alla mancata comunicazione delle modalità della rotazione, del pari prevista dall'art. l, comma 7, L. 223/91 (ove, beninteso, l'imprenditore abbia manifestato il proposito di ricorrere al criterio rotativo in relazione al personale dipendente od a parte di esso, ricadendosi altrimenti nella diversa previsione di cui al comma ottavo dell’art. l). Anche in tal caso, infatti, ci si trova in presenza di un obbligo destinato ad agire su un doppio livello, quello individuale e collettivo; anche tale obbligo, inoltre, ha carattere procedimentale e realizza un requisito costitutivo della fattispecie, per cui la sua omissione ne impedisce il completamento; anche tale disposizione, infine, è preordinata ad apprestare al lavoratore un minimo di tutela, consentendogli di valutare sia la congruità dei criteri di rotazione adottati dal datore di lavoro sia la loro concreta attuazione nel periodo di ricorso alla cassa integrazione.
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