Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

ORDINANZA DI PRECETTAZIONE EMESSA PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI NELLE SCUOLE DURANTE UNO SCIOPERO DEGLI INSEGNANTI - Ritenuta illegittima perchè non preceduta dal tentativo di conciliazione (Cassazione Sezione I Civile n. 11109 del 5 novembre 1998, Pres. Sensale, Rel. Proto).

La legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (n.146 del 12 giugno 1990) prevede che nel settore dell’istruzione pubblica debbano in caso di sciopero essere assicurate le prestazioni indispensabili, con particolare riferimento anche allo svolgimento degli scrutini finali e degli esami. In caso di fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, l’art. 8 prevede che l’autorità responsabile emani un’ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni più indispensabili e che l’eventuale inosservanza da parte dei lavoratori di tale provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria. In occasione di uno sciopero degli insegnanti verificatosi nel 1992, il ministro della Funzione Pubblica, delegato dal Presidente del Consiglio, ha fatto uso dei poteri previsti dall’art. 8 della legge n. 146/90 emettendo nei confronti di numerosi insegnanti un’ordinanza di precettazione diretta ad assicurare il regolare svolgimento degli scrutini. L.G., come altri insegnanti, non ha obbedito all’ordinanza e per questo le è stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria. Contro questo provvedimento L.G. ha proposto ricorso davanti al Pretore di Milano per ottenere l’annullamento del provvedimento. Il ricorso è stato accolto, in quanto, tra l’altro, il Pretore ha ritenuto che la Presidenza del Consiglio non avesse rispettato l’obbligo previsto dall’art. 8 della legge di promuovere un tentativo di conciliazione prima di emettere l’ordinanza di precettazione. Contro la decisione del Pretore, la Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte, sollevando una questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando l’interpretazione data dal magistrato alle norme sulle sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il ricorso è stato assegnato in un primo tempo alle Sezioni Unite per la decisione sulla questione della giurisdizione.

Le Sezioni Unite con sentenza n. 2185 del 27 febbraio 1998 (di cui Legge e Giustizia ha dato notizia nel lancio del 17 marzo 1998) ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in virtù del principio secondo cui il magistrato può disapplicare i provvedimenti amministrativi illegittimi. Il ricorso è stato quindi assegnato alla Prima Sezione Civile della Cassazione per la decisione sulle altre questioni sollevate nel suo ricorso dalla Presidenza del Consiglio.

La Prima Sezione, con sentenza n. 11109 del 5 novembre 1998, (Pres. Sensale, Rel. Proto) ha rigettato il ricorso della Presidenza del Consiglio, in quanto ha ritenuto che il Pretore di Milano, annullando la sanzione pecuniaria inflitta all’insegnante, abbia correttamente applicato l’art. 8 della legge n. 146 del 1990. In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che, prima di emettere un’ordinanza di precettazione la pubblica amministrazione avrebbe dovuto esperire il tentativo di conciliazione.

Tale tentativo - ha osservato la Corte - non si pone come atto meramente formale, ma come fase procedimentale " da esaurirsi nel più breve tempo possibile" né può dubitarsi che esso costituisca elemento condizionante il legittimo esercizio del potere di precettazione, anche in relazione alla astensione degli scrutini finali: la configurazione come "prestazione indispensabile" dello svolgimento degli scrutini finali e degli esami, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. d), non può, infatti, indurre a ritenere, in mancanza di una precisa indicazione normativa in tal senso, che detta indispensabilità comporti l'assoluta indifferibilità della prestazione stessa. Al contrario, l'art.2 non esclude in via generale la possibilità dello sciopero in relazione alle prestazioni individuate come indispensabili ma dispone, richiamando l'essenziale finalità di contemperamento dei diritti costituzionali in conflitto, che lo sciopero sia esercitato "nel rispetto di misure dirette a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili", con un preavviso minimo e con l'indicazione della durata dell'astensione. Pertanto - ha affermato la Corte - si deve concludere che il mancato esperimento del tentativo di conciliazione costituisce violazione di legge, tale da determinare un vizio dell'ordinanza di precettazione, accertabile incidenter tantum in forza del principio generale di cui all'art.5 della legge n. 2248 del 1865, all. E.


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