Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

DIRITTO DI PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI A TERMINE - Non è previsto in via generale, ma per specifiche ipotesi (Cassazione Sezione Lavoro n. 3309 del 15 febbraio 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Stile).

L'istituto concernente il diritto di precedenza nelle assunzioni, attribuito ai lavoratori assunti a tempo determinato, è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 8 bis del d.l. 28 gennaio 1983 n. 17 convertito nella legge 25.3.83 n. 79, il cui primo comma così dispone: "I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 1, c. 2°, lett. a), della L. 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro". Il secondo comma precisa: "La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del d.l. 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 1978, n. 18 e della L. 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici".

Successivamente, l'art. 23 L. 28.2.87 n. 56 al secondo comma aggiunge: "I lavoratori che abbiano prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'art. 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica quando per questa è obbligatoria la richiesta numerica e a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro". Infine - ed a prescindere dalla riforma attuata con il d.lgs. 368/01 -, l'art. 9 bis (Lavoratori stagionali) del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in L. 19 luglio 1993 n. 236, ha sostituito il comma 2 dell'art. 23 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, riproducendo il testo, con la sola eliminazione della dicitura: "quando per questa è obbligatoria la richiesta numerica".

Da siffatta normativa emerge con sufficiente chiarezza che il diritto di precedenza nelle assunzioni non è previsto in via generale per tutte le assunzioni a termine, ma solo in relazione alle assunzioni avvenute ai sensi della lettera a) dell'art. 1 e di quelle previste dalla legge 876/77 e dalla legge 26 novembre 1979 n. 589 cioè le così dette assunzioni per punte stagionali, le quali ultime due previsioni richiedono per la loro legittimazione l'intervento accertativo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Appare, quindi, corretto affermare che il diritto di precedenza non è previsto con riferimento ad una categoria di contratti a termine, muniti di alcuni profili comuni, bensì con riguardo ad ipotesi ben specificate, trovando siffatta affermazione pieno fondamento nel citato art. 8 bis. Vi è, poi, da considerare che con tale norma il legislatore, al primo comma, ha fissato il diritto di precedenza per gli assunti ex art. 1 lettera a) della legge 230/62 e con il secondo comma ha esteso tale diritto agli assunti a termine ex d.l. 876/77; sicché, tenuto conto che la lettera a) prevede la ipotesi di assunzione a termine per attività stagionale e che il d.l. 876/77 prevede le assunzioni a termine per far fronte alle così dette punte stagionali, appare evidente che il legislatore non si è mai voluto riferire a tutte le assunzioni per attività cicliche o ripetitive ma solo a quelle specificamente indicate; diversamente non sarebbe stato necessario il chiarimento del secondo comma che, come si è rilevato, ha esteso la disciplina dettata per la lettera a) alle punte stagionali.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it